I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), introdotti con il Decreto del 12 gennaio 2017, rappresentano un passo importante verso l’uniformità nell’assistenza sanitaria. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore del Decreto Tariffe, il 30 Dicembre 2024, è scaturito un acceso dibattito, soprattutto per quanto riguarda le tariffe e la sostenibilità economica, rimandando di fatto la concreta approvazione.
Secondo il Ministero della Salute, l’aggiornamento dei LEA ha lo scopo di garantire prestazioni sanitarie adeguate e accessibili, grazie anche all’adozione del nuovo nomenclatore.

L’aggiornamento dei LEA ha lo scopo di garantire prestazioni sanitarie adeguate e accessibili.
Per anni le Regioni hanno provveduto a bocciare, via via, le diverse versioni del Decreto Tariffe, contestando l’insufficienza delle risorse statali.
Una situazione diventata comunque inaccettabile per la tutela della salute, per la qualità della vita e la dignità dei pazienti e anche per le ulteriori disuguaglianze che si sono venute a creare in tema di sanità tra le Regioni.
I NUOVI LEA. SOLO “UNA CONQUISTA SU CARTA”?
Infatti, nonostante il valore simbolico e le intenzioni positive, i nuovi LEA sono stati accolti con scetticismo da molte realtà sanitarie, che li considerano un’illusoria conquista e solo “su carta”. Diverse associazioni che rappresentano ambulatori, poliambulatori e Centri privati convenzionati hanno ritenuto le tariffe, che il Ministero ritiene calmierate alle logiche di mercato, identiche alle precedenti e, molte altre, addirittura diminuite del 60% (in una nota l’UAP).
E questo in conseguenza del fatto che le misure complessivamente previste dalla Manovra Economica, per il periodo 2025-2030, hanno un impatto notevolmente maggiore rispetto alle risorse vincolate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per il finanziamento dei nuovi LEA.
E, con un SSN già in grave affanno, è ovvio che anche le Regioni più virtuose faticheranno a implementare le misure disposte e approvate, tagliando i servizi o aumentando le imposte regionali per finanziarli, almeno in parte.
Un aggiornamento che lascia il privato convenzionato insoddisfatto
Passando poi in disamina il sistema della sanità privata, quella convenzionata con il servizio sanitario pubblico, questo è uno degli aspetti più complessi e articolati del panorama sanitario italiano e, negli ultimi anni, evidenzia il notevole potere che esercita nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Questa rete di strutture private, che opera in accordo con il sistema pubblico, ha la possibilità di influenzare direttamente le politiche sanitarie e, in alcuni casi, addirittura di minarne la stabilità. Un esempio lampante è la possibilità, per queste strutture, di paralizzare il SSN attraverso un semplice ricorso al TAR, come accaduto in alcuni casi recenti.

Queste rete dei strutture private ha la facoltà di influenzare direttamente le politiche sanitarie.
Questo tipo di azioni legali può creare un’incertezza sistemica che ha conseguenze tangibili sui cittadini, come ritardi nei trattamenti e nella disponibilità di prestazioni sanitarie. Infatti, come rilevato dall’Avvocatura dello Stato, all’atto della richiesta di revoca del Decreto cautelare addotto dalla Regione Lazio: <è a rischio la continuità del servizio in fase di prescrizione, di presa in carico (prenotazione) e di erogazione delle prestazioni con le nuove codifiche/tariffe>.
Ma il potere della sanità privata convenzionata non si limita, però, a mettere in discussione il funzionamento del sistema pubblico in momenti critici. In alcuni casi, e da qualche anno a questa parte, si assiste ad una tendenza, sempre più marcata, da parte di queste strutture, nel decidere di convenzionarsi solo per determinate prestazioni, scegliendo quelle per le quali è previsto un rimborso più elevato da parte del SSN. Ciò implica una serie di problematiche, tra cui l’allungamento delle liste d’attesa per le prestazioni meno remunerative o non coperte, con il rischio di dover fare affidamento su un sistema pubblico sempre più sotto pressione.
Ecco che, se le tariffe di rimborso stabilite dal SSN non sono considerate sufficientemente remunerative, queste strutture hanno numerosi strumenti a loro disposizione per massimizzare i profitti. Oltre alla possibilità di scegliere quali prestazioni mantenere all’interno della convenzione, possono decidere di escludere altre prestazioni, lasciandole alla gestione privata.
Carenza di fondi e applicabilità del decreto dei nuovi LEA
Le risorse finanziarie destinate all’attuazione dei nuovi LEA sembrano, oggi, del tutto insufficienti, come sottolineato da numerosi studi e report. Anche secondo l’Associazione Italiana di Igiene. Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SLTL), senza un adeguato stanziamento di fondi, le nuove misure non possono essere applicate efficacemente.

L’inapplicabilità del Decreto Tariffe rischia di paralizzare l’intero sistema sanitario.
Questa carenza di fondi avrebbe un impatto diretto sulla capacità di attuare il decreto, vanificando di fatto l’implementazione dei nuovi LEA. E quello che si è verificato con la sospensione temporanea prodottasi in seguito all’emissione del Decreto cautelare da parte del TAR del Lazio (precedentemente citato). In un primo momento, il tribunale ha fissato per il prossimo 28 gennaio 2025 la discussione in camera di consiglio, sospendendo l’esecuzione del decreto, con il rischio di una paralisi dell’intero sistema sanitario.
La sospensione avrebbe potuto determinare una serie di problematiche gravi, tra cui il blocco dell’erogazione delle nuove prestazioni previste, lasciando migliaia di cittadini senza l’accesso a cure essenziali. Inoltre, il sistema informatico delle ASL/ATS/ASST, già aggiornato con le nuove tariffe, sarebbe stato messo in difficoltà, creando disordini nei flussi di dati e nelle operazioni quotidiane, con il rischio di compromettere l’efficienza delle strutture sanitarie.
Di fronte a questo scenario critico, il Ministero della Salute ha cercato di spiegare al TAR le difficoltà derivanti da un blocco del decreto: la sospensione delle misure avrebbe avuto un impatto diretto su migliaia di prestazioni, mettendo a rischio la continuità dei servizi sanitari, con conseguenze potenzialmente devastanti per i cittadini. L’impossibilità di attuare i nuovi LEA avrebbe, infatti, comportato una sospensione di prestazioni che, per alcune categorie di pazienti, sono vitali, con un aggravio delle condizioni di salute e un conseguente aumento delle disuguaglianze nell’accesso alle cure.
Inoltre, la decisione avrebbe potuto generare un effetto domino, con il rischio di bloccare anche altri servizi e prestazioni legate alla rete sanitaria pubblica.
Alla luce di queste problematiche e delle potenziali ripercussioni su tutto il sistema sanitario nazionale, il TAR ha rivisto la propria posizione, modificando la decisione iniziale.

La sospensione del D.M. avrebbe potuto determinare una serie di problematiche gravi.
La sospensiva è stata dunque annullata, ma il tribunale ha confermato la discussione definitiva del caso per il 28 gennaio, fissando una data per esaminare in modo approfondito la questione.
IL CALO DELLE NASCITE E IL RICORSO AI NUOVI LEA
Tra i vari aggiornamenti nelle prestazioni sanitarie ritenute essenziali, volti anche a contribuire alla risoluzione della crisi demografica italiana, a sua volta dovuta ad un forte calo delle nascite, significativi restano quelli relativi alle procedure per la procreazione medicalmente assistita e le cure e i trattamenti diagnostici per l’endometriosi. Aggiunte, definitivamente, al Nomenclatore, saranno completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La natalità in Italia ha raggiunto il minimo storico, rendendo necessarie politiche più incisive e mirate. È quanto è emerso dai dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per quanto riguarda la natalità e fecondità della popolazione residente dall’anno 2023 sino al 2024. Ecco che i nuovi LEA prevedono misure per sostenere le famiglie, ma la loro effettiva applicazione? È ancora incerta.
Sempre più coppie decidono di rimandare la propria genitorialità
Nella società odierna, è sempre più comune posticipare l’età della prima gravidanza per motivi quali la ricerca di stabilità economica, la realizzazione professionale o il desiderio di trovare il partner ideale.
In Italia, i figli nascono spesso tra i 30 e i 35 anni. Secondo l’ISTAT, nel 2023 l’età media delle madri al primo figlio è stata di 31,7 anni, in aumento rispetto ai 28 anni del 1995. Inoltre, l’età media al parto per l’intera popolazione femminile residente è rimasta quasi invariata rispetto al 2022, attestandosi a 32,5 anni. La fertilità femminile raggiunge il suo picco tra i 20 e i 30 anni, diminuendo gradualmente dopo i 30 e in modo più significativo dopo i 35. Una donna sana di 30 anni ha circa il 20% di probabilità di concepire per ciclo mestruale, probabilità che scende a meno del 5% a 40 anni. Dopo i 45 anni, le gravidanze naturali sono rare, spesso richiedendo tecniche come l’ovodonazione.
È importante considerare che, oltre alla diminuzione della fertilità, l’aumento dell’età materna comporta un incremento del rischio di complicazioni durante la gravidanza e il parto, nonché una maggiore probabilità di anomalie cromosomiche nel nascituro. Pertanto, è fondamentale che le donne siano informate sui cambiamenti della fertilità legati all’età e sulle opzioni disponibili per preservare la fertilità o affrontare eventuali difficoltà nel concepimento.
I nuovi LEA e il sostegno alla maternità. Le osservazioni della SIGO
Con la definitiva inclusione nei Lea, le coppie potranno richiedere, alla propria Regione di appartenenza, di accedere alla Pma versando un ticket fino 300 euro, a seconda del trattamento e relativa diagnosi di infertilità attestata da uno specialista.
Ma i nuovi LEA introducono alcune importanti misure di supporto anche per le donne in gravidanza, come l’ampliamento delle prestazioni legate alla maternità. Queste modifiche includono l’aumento del numero di visite ginecologiche, ecografie e altri esami diagnostici per monitorare la salute della madre e del feto durante il periodo gestazionale. Inoltre, sono previsti servizi di supporto psicologico e assistenza per il parto, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza della gravidanza e il benessere delle donne.

I nuovi LEA introducono alcune importanti misure di supporto anche per le donne in gravidanza.
Tuttavia, nonostante queste innovazioni, la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ha sottolineato che la copertura effettiva di questi servizi resta ancora parziale e inadeguata. Secondo la SIGO, ci sono diverse problematiche che limitano l’efficacia delle nuove misure. In primo luogo, l’accesso alle prestazioni aggiuntive non è uniforme su tutto il territorio nazionale, con differenze significative tra le varie regioni e tra il settore pubblico e quello privato.
Inoltre, non tutte le strutture sanitarie sono attrezzate in modo adeguato a gestire un numero crescente di prestazioni, con il rischio di sovraccaricare il sistema e aumentare i tempi di attesa.
Un altro aspetto, che suscita non poche perplessità, riguarda i rimborsi per i professionisti del settore, che spesso risultano insufficienti a coprire i costi effettivi delle prestazioni, riducendo la qualità del servizio offerto.
In questo contesto, la SIGO evidenzia che, pur dovendosi ritenere un elemento di progresso, l’ampliamento delle prestazioni legate alla maternità rischia di non essere sufficientemente supportato dalla struttura organizzativa del sistema sanitario, creando disagi sia alle donne che agli operatori sanitari.

L’accesso alle prestazioni aggiuntive non è uniforme su tutto il territorio nazionale.
L’introduzione dei nuovi LEA impone, quindi, un impegno maggiore per garantire una copertura adeguata, in quanto il fine ultimo non può che essere il miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni.
PMA E NUOVI LEA. ANCORA TROPPE INCERTEZZE
In Italia, il ricorso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è sempre più frequente dato che molte donne programmano la gravidanza sempre più tardi. Nel 2005 l’età media delle donne in gravidanza era di 34 anni, nel 2022 di 37. E se allora le over 40 erano il 20,7% del panel rappresentativo, nel 2022 sono il 33,9%. Con l’entrata in vigore dei nuovi LEA, la PMA è entrata stata, legittimamente, inclusa tra le prestazioni garantite ma si intravedono forti criticità.
Limite di età e tentativi omogenei per tutte le Regioni italiane
Se prima i limiti di età variavano da Regione a Regione, con il nuovo Decreto Tariffe, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ed i nuovi LEA, i criteri per l’accesso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) sono stati uniformati a livello nazionale.
In particolare, sono stati stabiliti due limiti principali:
- Età massima della donna: 46 anni;
- Numero massimo di cicli: 6 tentativi.
Questa standardizzazione mira a eliminare le disparità regionali precedentemente esistenti. Ad esempio, l’età massima per l’accesso alla PMA variava significativamente tra le regioni: in Umbria era fissata a 42 anni, mentre in Veneto arrivava fino a 50 anni. Inoltre, alcune regioni, come la Toscana, avevano limiti di età differenti per le procedure omologhe ed eterologhe.

Il Decreto Tariffe è entrato in vigore il 30 dicembre 2024. Si stabiliscono anche i criteri di accesso alle tecniche di PMA.
Anche il numero di cicli finanziati dal Servizio Sanitario Nazionale variava, oscillando tra 3 e 6 a seconda della regione.
Sebbene i nuovi LEA con l’approvazione del nuovo Decreto Tariffe rappresentino un passo avanti verso l’uniformità dei criteri di accesso alla PMA, permangono però delle differenze nella distribuzione dei centri PMA sul territorio nazionale. Infatti, secondo l’Istituto superiore di sanità, su 312 centri attivi in Italia, 27 sono centri privati convenzionati e ben 191 sono strutture private che non offrono rimborsi. Le 67 strutture pubbliche sono concentrate nel Centro-Nord, mentre al Sud e nelle regioni insulari il pubblico è carente, con solo 27 strutture.
In particolare, per le strutture private convenzionate, le tariffe prevedono, 2.700 euro di rimborso per la PMA omologa e 3.000 per l’eterologa, cifre considerate troppo basse. E questo, come meglio specificato in precedenza, sarà un ostacolo significativo, almeno all’inizio, per la corretta applicazione dei nuovi LEA.
Uguaglianza di accesso alla PMA. Un progresso che solleva questioni irrisolte
L’ultima Relazione al Parlamento ha già sottolineato quanto la disomogeneità della geografica dei centri PMA tra centri pubblici e privati convenzionati sia evidente.
Riporto, di seguito, una tabella con relativa ripartizione tra pubblico, privato e privato convenzionato con indicazione dei livelli di abilitazione all’erogazione di metodiche di PMA.
| CENTRI PUBBLICI | CENTRI PRIVATI | CENTRI PRIVATI
CONVENZIONATI |
|
| UMBRIA | 1 (PG) – Livello III | 1 (PG) – Livello II | |
| VALLE D’AOSTA | 1 (AO) – Livello III | ||
| MOLISE | 1 (CB) – Livello I
1 (IS) – Livello II |
||
| PUGLIA * | 1 (BA) – Livello I
1 (BA) – Livello II 1 (FG) – Livello I 1 (LE) – Livello II |
1 (BA) – Livello II
1 (BA) – Livello I 1 (BA) – Livello II 1 (BA) – Livello I 1 (BA) – Livello II 1 (BR) – Livello II 1 (BR) – Livello I 1 (BR) – Livello II 1 (BT) – Livello II 1 (BT) – Livello II 1 (LE) – Livello II 1 (LE) – Livello I 1 (LE) – Livello I 1 (TA) – Livello II |
|
| CALABRIA | 1 (CS) – Livello I
1 (CZ) – Livello III |
1 (CS) – Livello I
1 (CS) – Livello I 1 (CS) – Livello II 1 (CZ) – Livello II 1 (CZ) – Livello II 1 (CZ) – Livello I 1 (KR) – Livello I 1 (RC) – Livello II |
|
| SICILIA * | 1 (CT) – Livello III
1 (ME) – Livello III 1 (PA) – Livello III
|
1 (CT) – Livello II
1 (CT) – Livello II 1 (ME) – Livello I 1 (PA) – Livello I 1 (PA) – Livello I 1 (PA) – Livello I 1 (SR) – Livello II |
1 (CT) – Livello III
1(CT) – Livello III 1 (CT) – Livello II 1 (ME) – Livello II 1 (PA) – Livello II 1 (PA) – Livello III 1 (PA) – Livello III 1 (PA) – Livello II 1 (RG) – Livello III |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 (PN) – Livello III
1 (TS) – Livello III 1 (UD) – Livello I |
1 (PN) – Livello I
1 (PN) – Livello I |
1 (UD) – Livello II |
| LIGURIA | 1 (GE) – Livello I
1 (GE) – Livello III 1 (GE) – Livello III 1 (SP) – Livello I |
1 (GE) – Livello I | |
| LAZIO | 1 (LT) – Livello II
1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello III |
1 (FR) – Livello II
1 (FR) – Livello II 1 (FR) – Livello III 1 (LT) – Livello I 1 (LT) – Livello I 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello I 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello I 1 (RM) – Livello I 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello I 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello I 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello I 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello II 1 (RM) – Livello III 1 (RM) – Livello I |
1 (RM) – Livello II |
| BASILICATA | 1 (MT) – Livello I
1 (PZ) – Livello III |
||
| LOMBARDIA | 1 (BG) – Livello III
1 (BS) – Livello II 1 (BS) – Livello II 1 (BS) – Livello I 1 (CO) – Livello II 1 (CR) – Livello I 1 (MB) – Livello I 1 (MI) – Livello III 1 (MI) – Livello III 1 (MI) – Livello II 1 (MI) – Livello III 1 (MI) – Livello III 1 (MN) – Livello III 1 (PV) – Livello II 1 (VA) – Livello II |
1 (BS) -Livello I
1 (BS) – Livello I 1 (BS) – Livello I 1 (CO) – Livello II 1 (LC) – Livello I 1 (MB) – Livello I 1 (MB) – Livello I 1 (MB) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello II 1 (MI) – Livello I 1 (MI) – Livello I 1 (PV) – Livello I 1 (SO) – Livello I 1 (VA) – Livello I 1 (VA) – Livello I 1 (VA) – Livello I 1 (VA) – Livello I 1 (VA) – Livello I 1 (VA) – Livello I 1 (VA) – Livello I |
1 (BG) – Livello II
1 (BG) – Livello III 1 (BS) – Livello III 1 (MB) – Livello III 1 (MI) – Livello II 1 (MI) – Livello III 1 (MI) – Livello III 1 (MI) – Livello III 1 (MI) – Livello III |
| TOSCANA | 1 (AR) – Livello III
1 (FI) – Livello III 1 (GR) – Livello I 1 (LU) – Livello III 1 (LU) – Livello I 1 (PI) – Livello III 1 (SI) – Livello II |
1 (FI) – Livello I
1 (LI) – Livello II 1 (PI) – Livello II 1 (PI) – Livello II 1 (PI) – Livello I 1 (PI) – Livello II 1 (SI) – Livello I |
1 (FI) – Livello III
1 (FI) – Livello III 1 (FI) – Livello III 1 (SI) – Livello II 1 (SI) – Livello III |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 1 (BZ) – Livello III
1 (BZ) – Livello I 1 (BZ) – Livello I 1 (TN) – Livello III |
1 (BZ) – Livello II
1 (BZ) – Livello II |
|
| SARDEGNA * | 1 (CA) – Livello III
1 (CA) – Livello II 1 (SS) – Livello III |
1 (CA) – Livello II | |
| PIEMONTE | 1 (AL) – Livello I
1 (AT) – Livello III 1 (BI) – Livello I 1 (CN) – Livello III 1 (NO) – Livello II 1 (TO) – Livello I 1 (TO) – Livello II 1 (TO) – Livello III |
1 (AL) – Livello II
1 (CN) – Livello I 1 (CN) – Livello III 1 (NO) – Livello I 1 (NO) – Livello I 1 (NO) – Livello I 1 (TO) – Livello II 1 (TO) – Livello II 1 (TO) – Livello II 1 (TO) – Livello II 1 (TO) – Livello I 1 (TO) – Livello I |
1 (TO) – Livello III |
| EMILIA ROMAGNA | 1 (BO) – Livello III
1 (FC) – Livello I 1 (FE) – Livello III 1 (MO) – Livello III 1 (MO) – Livello I 1 (PR) – Livello III 1 (RA) – Livello III 1 (RE) – Livello III 1 (RN) – Livello III |
1 (BO) – Livello III
1 (BO) – Livello III 1 (BO) – Livello III 1 (MO) – Livello II 1 (PC) – Livello II 1 (PR) – Livello I 1 (RA) – Livello I 1 (RE) – Livello II 1 (RN) – Livello II 1 (RN) – Livello III |
|
| ABRUZZO | 1 (AQ) – Livello III
1 (CH) – Livello III 1 (CH) – Livello I |
1 (CH) – Livello III
1 (PE) – Livello III |
|
| MARCHE | 1 (AN) – Livello II
1 (PU) – Livello III |
1 (AN) – Livello II
1 (AN) – Livello I 1 (AP) – Livello I 1 (AP) – Livello I 1 (PU) – Livello I |
|
| CAMPANIA | 1 (AV) – Livello II
1 (BN) – Livello III 1 (CE) – Livello III 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello III 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello III 1 (NA) – Livello I 1 (SA) – Livello III 1 (SA) – Livello II |
1 (BN) – Livello I
1 (BN) – Livello I 1 (CE) – Livello II 1 (CE) – Livello I 1 (CE) – Livello III 1 (CE) – Livello III 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello III 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello III 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello II 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello I 1 (NA) – Livello III 1 (NA) – Livello II 1 (SA) – Livello II 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello III 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello II 1 (SA) – Livello II 1 (SA) – Livello III 1 (SA) – livello II 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello I 1 (SA) – Livello II |
|
| VENETO | 1 (BL) – Livello III
1 (PD) – Livello III 1 (PD) – Livello III 1 (RO) – Livello III 1 (TV) – Livello III 1 (TV) – Livello II 1 (VI) – Livello III 1 (VR) – Livello III |
1 (PD) – Livello II
1 (PD) – Livello III 1 (PD)- Livello I 1 (PD)- Livello I 1 (PD)- Livello I 1 (TV) – Livello III 1 (TV) – Livello I 1 (VE) – Livello II 1 (VE) – Livello I 1 (VE) – Livello II 1 (VE) – Livello II 1 (VI) – Livello II 1 (VI) – Livello III 1 (VI) – Livello I 1 (VR) – Livello II 1 (VR) – Livello II 1 (VR) – Livello I 1 (VR) – Livello I |
1 (VR) – Livello I |
* Il livello del Centro di PMA è definito dalle tipologie di metodiche che è autorizzato ad erogare. Esse si dividono in Tecniche di I, II e III livello. Scopri di più
Dalla tabella si può osservare come vi sia un consistente numero di centri PMA di II e III Livello presenti sul territorio nazionale che però svolgono un numero ridotto di procedure nell’arco dell’anno e con i nuovi LEA l’aumento della domanda per l’accesso alla PMA sarà sicuramente una conseguenza delle nuove opportunità derivanti dalle recenti approvazioni.
E questo come ha sottolineato l’Osservatorio di Salutequità aumenterà ulteriormente i tempi di attesa dato l’incremento della domanda. In più, ad aumentare la domanda e le liste d’attesa, potrebbe essere anche la possibilità, con l’inclusione della PMA nei LEA, di poter accedere da parte dei cittadini dell’UE ai servizi in Italia, in conformità con la Direttiva 2011/24/UE.

I nuovi LEA parrebbero una conquista importante per garantire pari diritti e accesso alle cure.
Solo attraverso una pianificazione oculata, un sistema di controllo efficace e un dialogo costante con le realtà regionali e sanitarie sarà possibile garantire qualità, equità e sostenibilità in questo ambito cruciale.
Perché la PMA non deve essere considerata solo una prestazione medica, ma una effettiva e concreata risposta al desiderio di molte famiglie di realizzare il sogno della genitorialità, ed è compito del sistema sanitario rendere questo sogno accessibile a tutti, senza discriminazioni o disuguaglianze.
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